<p>Ai sensi dell'art. 23 del T.U. delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del T.U. della legge recanti le norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:</p>
<ul>
<li>coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il 70° anno di età:</li>
<li>i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle poste e delle Comunicazioni e dei Trasporti;</li>
<li>gli appartenenti alle Forze Armate in servizio;</li>
<li>i medici provinciali, gli uffici sanitari e i medici condotti;</li>
<li>i segretari Comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;</li>
<li>i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.</li>
</ul>
<p>Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e succ. mod.: i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.</p>